5 Aprile 2011
Decreto rinnovabili: le novità per le nuove costruzioni
Il Decreto D.M. n. 28 del 03.03.2011, pubblicato sulla G.U. n. 71 (Suppl. n. 81) del 28.03.2011, ha interessato diffusamente i mass-media perché anticipa la conclusione degli incentivi agli impianti fotovoltaici previsti dal 3° Conto Energia.
Gli incentivi, col nuovo Decreto, cessano al 31 maggio 2011 anziché alla fine del 2013, per essere sostituiti da un nuovo regime di incentivi demandato ad un successivo decreto ministeriale.
Il Decreto in realtà si occupa di molteplici aspetti tra cui:
- definizione delle fonti rinnovabili (art. 2);
- definizione degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, con obiettivo globale del 17% al 2010, e del 10% per il settore dei trasporti (art. 3);
- procedure autorizzative per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (art. 4), con l’introduzione di una nuova procedura, la PAS, Procedura Abilitativa Semplificata (art. 6), che sostituisce DIA e SCIA, e che prevede un’attesa di 30 gg. per le situazioni più semplici, dopodiché scatta il silenzio-assenso;
- definizione degli interventi soggetti alla cosiddetta “attività di edilizia libera” (art. 7);
- nuovi requisiti per gli interventi che accedono agli incentivi statali (art. 10);
- nuovi obblighi con uso obbligatorio delle fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti (art. 11);
- il bonus volumetrico per interventi innovativi passa dal 10% al 5%, con prestazioni più spint, rispetto ai valori normativi minimi, che salgono dal 10% al 30% (art. 12);
- nuovi e più stringenti obblighi per la certificazione energetica nei contratti di compravendita e locazione, nonché negli annunci commerciali (art. 13);
- qualificazione professionale degli installatori (art. 15);
- forte incentivazione allo sviluppo delle reti di teleriscaldamento, le cui infrastrutture sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria (art. 22);
- introduzione di un nuovo regime di controlli e sanzioni per impianti rinnovabili (art. 42, 43, 44).
Per quanto riguarda in particolare i nuovi obblighi introdotti per i progetti di nuova edificazione, nonché per le ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti (nuova definizione!), l’art. 11 del decreto introduce un nuovo regime, che si integra con gli obblighi introdotti nel 2009 con la certificazione energetica obbligatoria.
In base all’allegato 3 del Decreto viene introdotto l’obbligo di assicurare una copertura crescente dei consumi energetici tramite il ricorso alle fonti rinnovabili, con l’estensione ai consumi legati al raffrescamento estivo.
Questi ultimi, come noto, compaiono sul “cruscotto” della certificazione energetica ma non sono ancora operativi.
I nuovi e progressivi obblighi possono essere così riassunti:
- dall’entrata in vigore del decreto fino al 31.05.2012 vi è l’obbligo, peraltro già vigente, di coprire il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria tramite fonti rinnovabili (leggera modifica rispetto all’obbligo secco del ricorso al solare termico);
- del 31.05.2012 al 31.12.2013 vi è l’obbligo di copertura tramite fonti rinnovabili di almeno il 20% dei consumi totali di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria;
- dal 01.01.2014 al 31.12.2016 il contributo minimo sale al 35%,
- dal 01.01.2017 il contributo minimo delle rinnovabili passa al 50%.
L’obbligo è riferito alla data di presentazione del “pertinente titolo edilizio” e prevede poche deroghe:
- l’obbligo è ridotto al 50% nei centri storici (zone A DM 1444/68);
- l’obbligo non si applica agli edifici inseriti nel codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, qualora il progettista evidenzi alterazioni incompatibili con il carattere storico e artistico degli edifici;
- l’eventuale impossibilità di ottemperare in tutto o in parte deve essere evidenziato dal progettista nella sua relazione tecnica di cui all’art. 4, comma 25, DPR 59/2009.
Le normative più stringenti delle Regioni e dei Comuni si devono adeguare all’art. 11 entro 180 gg., in caso contrario si applicano tout-court le disposizioni del decreto (7° comma, art. 11).
La mancata osservazione dei nuovi obblighi comporta automaticamente il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Anche per i futuri incentivi vi sono nuove restrizioni: essi si applicano solo per la quota eccedente rispetto ai nuovi obblighi.
La forte attenzione dedicata dal decreto al teleriscaldamento viene confermata dall’Allegato 3, che prevede l’esenzione dai nuovi obblighi se gli edifici risultano allacciati a reti di teleriscaldamento in grado di coprire il 100% del fabbisogno di riscaldamento e acqua calda sanitaria.
Altra, significativa novità riguarda il divieto di soddisfare la percentuale minima di fonti rinnovabili esclusivamente attraverso il fotovoltaico (2° comma, Allegato 3).
Anche il bonus volumetrico introdotto dal Dlgs 115/2008 viene modificato: bisogna superare di almeno il 30% i valori minimi di utilizzo delle fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3 per accedervi, con un valore dimezzato (5%) rispetto a 3 anni fa (art. 12).
Novità anche per la certificazione energetica (art. 14): nei contratti di compravendita e locazione – sia di edifici che singole unità immobiliari – deve essere inserita clausola con cui viene dato atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica.
Nelle locazioni, l’obbligo scatta solo se le unità immobiliari sono già dotate di certificazione energetica.
Infine, dal 01.01.2012 gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare le prestazioni riportate nella certificazione energetica.
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