19 Giugno 2009
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 è stato pubblicato il D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59 recante “Attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia.” Ecco in sintesi, i contenuti del provvedimento:
Il testo varato dal Consiglio dei Ministri e che sarà in vigore dal 25 giugno 2009, conferma, in linea generale, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 115/2008 e nell’allegato I del decreto legislativo 192/2005.
Il provvedimento ribadisce (art. 3) l'adozione delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 oggi disponibili, cioè:
a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
All’articolo 4 del testo approvato fissa i requisiti minimi della prestazione energetica degli impianti e degli edifici nuovi ed esistenti, confermando quelli già stabiliti all’allegato I del decreto legislativo 192/2005, con l’aggiunta di alcune ulteriori disposizioni, tra le quali spicca l’introduzione di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe).
L'Epe per nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali, deve risultare inferiore ai seguenti limiti riferiti ad edifici residenziali E1 (Dpr 412/93):
1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
Per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
Per limitare il fabbisogno energetico estivo, il progettista dovrà inoltre:
- garantire, con esclusione della zona climatica F, valori prestazionali minori per le pareti opache non esposte a nord (in alternativa massa superficiale ≤ 0,12 W/mqK per le chiusure esterne e ≤0,20 W/mqK per le coperture)
Il regolamento, inoltre:
- introduce requisiti specifici minimi (rendimento energetico, emissione del generatore e isolamento dell’involucro edilizio) per nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- impone una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate ai fini di contenere l’oscillazione termica estiva negli ambienti. Nel caso di ristrutturazioni totali è obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni, o in alternativa superfici vetrate con fattore solare ≤ 0,5
- prevede requisiti più restrittivi, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili pubblici o ad uso pubblico.
- prevede l’obbligo di regolamentazione automatica dei singoli locali
- prevede l’obbligo di addolcimento in presenza di acque calcaree
All’articolo 7, infine, sono confermate le disposizioni del D.Lgs. 115/2008 che hanno introdotto la certificazione dell’attendibilità dei risultati dei software alle metodologie di calcolo definita dalle norme UNI TS 11300, attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)”.
Per completare il quadro delineato dal D.Lgs. 192/2005, il D.P.R. 2 aprile 2009 dovrà essere seguito da almeno altri due regolamenti: un provvedimento inerente i requisiti e l’accreditamento dei certificatori, previsto dall’art. 4 comma 1 lett. c), e un decreto interministeriale recante le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, previsto dall’art. 6 comma 9.
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