Autorizzazione paesaggistica semplificata-C.d.M. del 14 ottobre 2009.

2 Novembre 2009

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di regolamento attuativo dell'art. 146, comma 9, del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevedendo procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità.

Il provvedimento individua 42 tipologie qualificabili di «lieve entità», definendo una procedura semplificata per l'autorizzazione. Tra gli interventi sottoposti a semplificazione ci sono:

- incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc;

- interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Leg.vo 42/2004;

- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, nonché interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze;

- realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe;

- realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;

- realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni;

- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche;

- realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno.

Quanto alla procedura, è previsto l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su una scheda tipo. Nella relazione il professionista deve attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica. Il procedimento autorizzativo semplificato dovrà concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Per approfondimenti:

http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&new_topic=54

 

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