20 Gennaio 2011
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 intitolato: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. Il testo si compone di 39 articoli e 6 allegati, è entrato in vigore dal 25 Dicembre 2010. Le nuove norme vanno a modificare le disposizioni, contenute nel “D. Lgs n. 152/2006 Norme in materia ambientale”, sullagestione dei rifiuti senza incidere però sulla bonifica dei siti inquinati.Rimandando alla lettura decreto correttivo, le principali modifiche sono le seguenti:
- articolo 10 del D.Lgs n. 205/2010: apporta modifiche all'articolo 183 del D.Lgs n. 152/2006 sostituendolo e definendo alla lettera n) il concetto di "gestione" come: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”; si considerano quindi gestori di rifiuti pure i commercianti e gli intermediari;
- articolo 12 del D.Lgs n. 205/2010: aggiunge nel D.Lgs n. 152/2006 l’articolo 184-bis che definisce il “Sottoprodotto” e l’articolo 184-ter che sancisce la “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
- articolo 13 del D.Lgs n. 205/2010: sostituisce l’articolo 185 del D.Lgs n. 152/2006 stabilendo delle esclusioni, dall'ambito di applicazione della Parte quarta del codice ambientale, tra le quali si ricorda: “i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.”;
- articolo 15 del D.Lgs n. 205/2010: sostituisce l’articolo 187 del D.Lgs n. 152/2006 rubricato “Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi” in cui il divieto fa riferimento al concetto “differenti caratteristiche di pericolosità” anziché a quello precedente di categorie diverse di rifiuti pericolosi;
- articolo 16 del D.Lgs n. 205/2010: modifica i seguenti articoli del D.Lgs n. 152/2006: Articolo 188 “Responsabilità della gestione dei rifiuti” – Articolo 189 “Catasto dei rifiuti” – Articolo 190 “Registri di carico e scarico”
- Articolo 193 “Trasporto dei rifiuti”;
- articolo 28 del D.Lgs n. 205/2010: inserisce l’articolo 214 bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricandolo “Sgombero neve” stabilendo come le: “1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183."; cioè non costituiscono “detenzione di rifiuti”;
- articolo 36 del D.Lgs n. 205/2010: inserisce l’articolo 260-bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricandolo “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” prevedendo un inasprimento – dal 01.01.2011 - di sanzioni amministrative pecuniarie (sino ad € 93.000,00) per i soggetti che, obbligati, ometteranno di iscriversi al Sistri;altresì, introducendo l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico per le imprese e gli enti che trasportano e raccolgono i propri rifiuti speciali non pericolosi
In particolare, torna in vigore l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi, per ciascun cantiere in cui si opera; il Dlgs 205/2010 infatti modifica la Parte Quarta del Codice Ambiente (Dlgs 152/2006), coordinandola con il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011; con una modifica all’articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente, si dispone che chi intenda raccogliere e trasportare i propri rifiuti non pericolosi, non aderendo al sistema SISTRI, dovrà dotarsi di un registro di carico e scarico. Le imprese che producono meno di dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi all’anno, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri anche tramite associazioni imprenditoriali o società di servizi. Il registro dovrà essere vidimato dalle Camere di commercio e gestito con le stesse procedure dei registri IVA. Le informazioni contenute nei registri devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo. I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani. Il SISTRI modifica completamente il modello di identificazione, registrazione e denuncia dei rifiuti, prevedendo l’iscrizione obbligatoria di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009. In particolare, i seguenti soggetti sono obbligati ad effettuare la registrazione:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
-le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti. lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
-i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
- il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
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