Disposizioni correttive ed integrative al D.L.192/2005: pubblicato in Gazzetta il D.L. 311/2007

12 Febbraio 2007

Sulla supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'1 febbraio 2007 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 recante: ?Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.?
Il nuovo decreto modifica alcune parti della precedente normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia (di recepimento della direttiva europea 2002/91), a seguito dei primi dieci mesi di applicazione, con l'obiettivo di sviluppare la politica energetica nazionale e regionale nel settore civile.
L'obiettivo del D.L. è quello di varare misure che contribuiscano ad una efficace politica di contenimento dei consumi di energia; sono di particolare importanza le innovazioni in materia di certificazione energetica degli edifici (condizione per accedere in futuro a incentivi e agevolazioni fiscali); il Dl prevede anche che entro il 31 dicembre 2008 le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.

Il D.L. 311/07, composto da 10 articoli, otto dei quali modificano il precedente D.L.192/2005, comprende anche i seguenti allegati:
? Allegato A- Ulteriori definizioni
? Allegato C- Requisiti energetici degli edifici
? Allegato E- Relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 10/1991
? Allegato F- Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW
? Allegato G- Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW
? Allegato H- Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli
? Allegato I- Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici
? Allegato L- Regime transitorio per esercizio di manutenzione degli impianti termici
? Allegato M- Norme tecniche
Tra le modifiche introdotte si evidenza:
1. la certificazione energetica viene progressivamente estesa al patrimonio edilizio esistente; dal 1/07/2007 essa diventa obbligatoria anche per la compravendita di singoli appartamenti;
2. Fino all'emanazione di Linee Guida per la certificazione energetica, l'attestato di certificazione energetica è sostituito da un attestato di qualificazione energetica;
3. l'Attestato è prodotto a cura del costruttore e rilasciato da un professionista abilitato e asseverato dal Direttore lavori contestualmente alla dichiarazione di Fine Lavori;
4. Senza la certificazione diventa nulla la dichiarazione di Fine Lavori e così pure i contratti di compravendita;
5. Cambiano le sanzioni per il Direttore Lavori che omette l'asseverazione e/o presenta false asseverazioni;
6. Entro il 31/12/2008 le Regioni e le le Province autonome dovranno predisporre programmi di qualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
7. cambia il regime transitorio di cui all'Allegato I , con particolare riferimento alle prestazioni energetiche di pareti e divisori che, al campo di applicazione del metodo di calcolo sintetico, agli interventi sul patrimonio esistente al contributo dei consumi energetici per la climatizzazione estiva;
8. Diviene obbligatorio, sia per edifici pubblici che privati, l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, nonch&ecaute; la produzione di non meno del 50% di fabbisogno di acqua calda sanitaria bramite fonti rinnovabili

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