28 Marzo 2011
E’ stata approvata la legge regionale
n.11/2011 pubblicata sul BURT n.12 del 23/03/2011, che detta le disposizioni in
materia di “installazione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili”, e che in particolare limita fortemente gli impianti fotovoltaici a terra in aree non urbanizzate.
La legge individua i siti non idonei all’installazione degli impianti (art. 4),
così come elencati nell’Allegato A (Siti Unesco, aree DOP ed IGP, aree
vincolate per decreto, ecc.). La legge, per nuovi impianti a terra tra loro limitrofi, stabilisce
una distanza minima di 200 mt (art.6). La legge autorizza la realizzazione degli
impianti in aree urbanizzate, anche di recente formazione (art.5).
La legge inoltre disciplina secondo nuovi criteri la
possibilità e le modalità di installazione degli impianti nel territorio ed
introduce una norma transitoria per stabilire quali siano le pratiche che
saranno interessate dai nuovi criteri di ammissione. Non saranno interessati
dalla nuova normativa gli impianti superiori ad 1 megawatt che abbiano già
superato la verifica di assoggettabilità (senza effetti ambientali negativi).
Per gli impianti al di sotto di un megawatt, saranno accolti i procedimenti in
corso purché corredati dei pareri ambientali prescritti.
A parte questa fase transitoria di attuazione della Legge, le Province hanno novanta giorni di tempo per presentare,
sentiti i Comuni interessati, una proposta di perimetrazione di zone
all’interno di “coni visivi e panoramici”, nonché di zone agricole di
particolare pregio paesaggistico e culturale. In queste zone non saranno
concessi permessi di installazione. Sempre entro novanta giorni, le Province
potranno inoltre presentare proposte di modifica all’interno di aree non idonee
all’installazione. Si considereranno idonee alle installazioni aree già
urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza
dell’edificato privo di valore storico-architettonico; le aree degradate quali
siti minerari dismessi e cave dismesse, per i quali non sia riconosciuto alcun
valore storico-culturale o paesaggistico, discariche, depositi inerti e
rottamazioni, fatte salve le norme in materia di bonifica. Tutte le richieste
di installazione dovranno essere corredate dal piano di interventi di
dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.
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