Legge Regionale n.11 del 21/03/2011 inerente gli impianti fotovoltaici

28 Marzo 2011

E’ stata approvata la legge regionale

n.11/2011 pubblicata sul BURT n.12 del 23/03/2011, che detta le disposizioni in

materia di “installazione di impianti di produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili”, e che in particolare limita fortemente gli impianti fotovoltaici a terra in aree non urbanizzate.


La legge individua i siti non idonei all’installazione degli impianti (art. 4),

così come elencati nell’Allegato A (Siti Unesco, aree DOP ed IGP, aree

vincolate per decreto, ecc.). La legge, per nuovi impianti a terra tra loro limitrofi, stabilisce

una distanza minima di 200 mt (art.6). La legge autorizza la realizzazione degli

impianti in aree urbanizzate, anche di recente formazione (art.5).

La legge inoltre disciplina secondo nuovi criteri la

possibilità e le modalità di installazione degli impianti nel territorio ed

introduce una norma transitoria per stabilire quali siano le pratiche che

saranno interessate dai nuovi criteri di ammissione. Non saranno interessati

dalla nuova normativa gli impianti superiori ad 1 megawatt che abbiano già

superato la verifica di assoggettabilità (senza effetti ambientali negativi).

Per gli impianti al di sotto di un megawatt, saranno accolti i procedimenti in

corso purché corredati dei pareri ambientali prescritti.

A parte questa fase transitoria di attuazione della Legge, le Province hanno novanta giorni di tempo per presentare,

sentiti i Comuni interessati, una proposta di perimetrazione di zone

all’interno di “coni visivi e panoramici”, nonché di zone agricole di

particolare pregio paesaggistico e culturale. In queste zone non saranno

concessi permessi di installazione. Sempre entro novanta giorni, le Province

potranno inoltre presentare proposte di modifica all’interno di aree non idonee

all’installazione. Si considereranno idonee alle installazioni aree già

urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza

dell’edificato privo di valore storico-architettonico; le aree degradate quali

siti minerari dismessi e cave dismesse, per i quali non sia riconosciuto alcun

valore storico-culturale o paesaggistico, discariche, depositi inerti e

rottamazioni, fatte salve le norme in materia di bonifica. Tutte le richieste

di installazione dovranno essere corredate dal piano di interventi di

dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.


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