Precisate le modalità di calcolo del rendimento energetico degli edifici

20 Giugno 2006

Con la circolare n. 8895 del 23/5/2006 il Ministero ha chiarito e precisato le modalità applicative di alcune disposizioni del Decreto di attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico degli edifici.
La Circolare evidenzia alcuni aspetti poco chiari, tra i quali le disposizioni previste nel regime transitorio e la certificazione energetica; in particolare:

1) Regime transitorio (Allegato I del d. lgs. 192/2005):
il decreto prevede per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (nuova costruzione, ristrutturazione integrale di edifici esistenti di sup. > 1000 m2, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile > 1000 m2 ed ampliamento > 20% dell`edificio esistente), l'adozione di due modalità di verifica alternative ossia calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria e calcolo della trasmittanza termica degli elementi costituenti l`edificio unitamente al rendimento energetico globale medio stagionale.
La Circolare chiarisce che la verifica del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale non deve essere accompagnata dalle verifiche della trasmittanza termica previste ai commi 6, 7 e 8 dell`Allegato I, che rappresentano, per un'opzione alternativa da applicare nei casi di limitata entità.
La Circolare precisa che la determinazione e la verifica del fabbisogno annuo è la scelta progettuale ottimale.

2) L`applicazione della norma agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili:
la Circolare precisa che tali edifici sono esentati dall`obbligo di rispetto dei limiti delle trasmittanze termiche in caso di intervento parziale; è inoltre previsto che per tale tipologia di edifici venga adottato il metodo del fabbisogno annuo di energia primaria e, in alternativa a questo, possa essere applicato volontariamente il metodo delle trasmittanze termiche.

3) La certificazione energetica degli edifici avrà un'applicazione graduale :
essa sarà obbligatoria per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni complete di edifici di notevole dimensione, e volontaria in tutti gli altri casi. Il decreto infatti intende promuovere una certificazione energetica su base volontaria, da realizzare attraverso metodi semplificati a basso costo che saranno definiti nelle Linee guida nazionali in corso di predisposizione. Finchè non verranno emanati tali provvedimenti la norma non sarà quindi pienamente applicabile ed esecutiva.

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