proroga al 01/01/2011 per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili

23 Febbraio 2010

I Comuni avranno un altro anno di tempo per inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW.  Il ddl di conversione del Milleproroghe sposta, infatti, dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la scadenza entro la quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi dovranno imporre, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

La nuova norma (art.8) modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001),  prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Molti Comuni tuttavia, negli ultimi anni, hanno già adeguato i loro regolamenti edilizi introducendo l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici. 



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